DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA "VAL DI MAZARA"

Art.1 - Denominazione
La denominazione di origine protetta "Val di Mazara" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art.2 - Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta "Val di Mazara" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come "Ogliarola Messinese", "Giarraffa" e "Santagatese" o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

Art.3 - Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta "Val di Mazara" devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzionedi olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

  • provincia di Palermo tutti i comuni;
  • provincia di Agrigento l'intero territorio amministrativo di Alessandria della Rocca, Bivona. Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.

Art.4 - Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700m s.l.m. i cui terreni risultano di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub-tropicale, semi asciutto, con una piovosità media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La produzione massima di olive non può superare Kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i Kg 6000 per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

Art.5 - Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Val di Mazara" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e temperature massime di 15 °C. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art.6 - Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore giallo oro con sfumature di verde intenso;
  • odore di fruttato e a volte anche di mandorla;
  • sapore fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
  • punteggio minimo al panel test >= 6,5;
  • acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
  • numero perossidi <= 11 meq O2;
  • K232 <= 2,10;
  • K270<= 0,15;
  • Delta K <= 0,005;
  • acido linolenico <= 0,9%;
  • acido linoleico <= 10%;

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

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