DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DOP DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA "VAL DI
MAZARA"
Art.1
- Denominazione
La denominazione di origine protetta "Val di Mazara"
è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione
Art.2
- Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta "Val di Mazara"
deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti,
da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla,
Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere
in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella
zona come "Ogliarola Messinese", "Giarraffa" e
"Santagatese" o eventualmente piccole percentuali di altre
cultivar tipiche locali.
Art.3
- Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine protetta "Val di Mazara"
devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento,
nei territori olivati idonei alla produzionedi olio con le caratteristiche
e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione,
che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
- provincia di Palermo tutti i comuni;
- provincia di Agrigento l'intero territorio
amministrativo di Alessandria della Rocca, Bivona. Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
Art.4
- Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di
coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato
le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei
gli oliveti situati fino a 700m s.l.m. i cui terreni risultano di
medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano
caratterizzati da un clima mediterraneo sub-tropicale, semi asciutto,
con una piovosità media che supera i 500 mm anno e concentrata
per il 90% nel periodo autunno-vernino. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente
usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio. La produzione massima di olive non può superare
Kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata
o promiscua la produzione massima non può superare i Kg 6000
per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione
globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura
e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.
Art.5
- Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione
dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito
dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3. La raccolta
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta "Val di Mazara" può
avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive
in olio non può superare il 22%. Per l'estrazione dell'olio
sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre
oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche
peculiari originarie del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate
in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti
in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa
umidità relativa (50-60%) e temperature massime di 15 °C.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
Art.6
- Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine
a denominazione di origine protetta "Val di Mazara" all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore giallo oro
con sfumature di verde intenso;
- odore di fruttato
e a volte anche di mandorla;
- sapore fruttato,
vellutato con retrogusto dolce;
- punteggio minimo
al panel test >= 6,5;
- acidità massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5
per 100 grammi di olio;
- numero perossidi
<= 11 meq O2;
- K232
<= 2,10;
- K270<=
0,15;
- Delta K <= 0,005;
- acido linolenico <= 0,9%;
- acido linoleico <= 10%;
Altri parametri chimico-fisici non espressamente
citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
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